In Italia sono previste due forme di matrimonio, quello civile e quello religioso con effetti civili.
I matrimoni religiosi, i cui effetti sono riconosciuti civilmente dallo stato italiano, sono quelli celebrati davanti ad un ministro di culto della confessione religiosa che ha stipulato un'intesa approvata con una legge dallo Stato Italiano.
Attualmente sono riconosciuti i matrimoni celebrati davanti a ministri di culto delle seguenti confessioni religiose:
Chiesa Cattolica (matrimonio concordatario)
Tavola Valdese
Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno
Assemblee di Dio in Italia (ADI)
Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia
Chiesa Evangelica Luterana in Italia
Sacra Arcidiocesi d’Italia ed Esarcato per l’ Europa meridionale (Ortodossi)
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (Mormoni)
Chiesa Apostolica in Italia
Unione Induista Italiana
Unione Buddista Italiana (UBI)
Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG).
Tali celebrazioni sono regolate da normative specifiche che prevedono diverse modalità e documentazioni. In questi casi il ministro del culto celebra le nozze dopo aver ottenuto l'autorizzazione dall'Ufficiale di Stato Civile, al quale trasmetterà l'atto di matrimonio per la trascrizione nei relativi registri.
Per le seguenti confessioni religiose è stata sottoscritta un'intesa ma non è ancora stata approvata con legge:
Congregazione cristiana dei testimoni di Geova
Associazione “Chiesa d'Inghilterra
Nessuna intesa è stata ancora raggiunta tra le organizzazioni islamiche in Italia e Repubblica Italiana per attribuire effetti civili ai matrimoni islamici.
per saperne di più clicca qui
MATRIMONIO CONCORDATARIO
Nel diritto civile italiano, il matrimonio concordatario è il matrimonio canonico (religioso) trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune, al quale lo Stato riconosce effetti civili. Attualmente è regolato dall'art. 8 della LN 121 del 25 marzo 1985 e art. 4, che costituisce parte integrante dell'accordo. Entrambe le forme, sia quella civile che quella concordataria, conferiscono ai coniugi medesimi diritti e doveri. Infatti per effetto delle leggi concordatarie, il matrimonio religioso ha anche valore civile se al termine della cerimonia religiosa il sacerdote officiante dà lettura di alcuni articoli del codice civile relativi ai diritti e doveri dei coniugi e l'atto di matrimonio viene trascritto nei Registri dello stato civile.
La scelta del regime patrimoniale dei beni dovrà essere comunicata al parroco che la riporterà nell'Atto di matrimonio.
Nel caso l'atto non venga trascritto nei Registri di stato civile, il matrimonio avrà valore solo per la Chiesa (matrimonio canonico).
Il matrimonio religioso concordatario e quello solamente religioso debbono essere celebrati nella parrocchia di appartenenza di uno dei due sposi o in quella che diventerà la loro parrocchia. Per celebrare il matrimonio in altro luogo occorre il nulla osta delle parrocchie di appartenenza.
Prima di concedere l'autorizzazione alla celebrazione del matrimonio religioso, la Chiesa richiede di verificare la professione di fede dei due sposi e le basi della loro scelta.
Per questo le parrocchie organizzano dei corsi di preparazione al matrimonio la cui frequenza è obbligatoria e gratuita.
Gli sposi possono decidere di seguire il corso in una delle parrocchie di provenienza oppure in una terza a scelta. Al termine, viene rilasciato l'attestato di frequenza che rientra tra i documenti necessari per la celebrazione religiosa.
Contrariamente a quello che avviene per il rito civile, il matrimonio religioso necessita infatti di un maggior numero di documenti come ad esempio i certificati di battesimo e di cresima e anche di pubblicazioni religiose da affiggere per 8 (otto) giorni nella Parrocchia dove si terrà il matrimonio.
Per quanto riguarda il matrimonio religioso, la chiesa impone delle restrizioni: non è permesso sposarsi durante l'Avvento e la Quaresima a meno di deroghe specifiche.
Per la cerimonia è necessaria la presenza di testimoni; la legge ne prevede due, ma la tradizione ne concede fino a quattro, scelti almeno due mesi prima della data delle nozze.I testimoni firmano l'atto di matrimonio insieme agli sposi attribuendo legalità all'evento.
Data ultima modifica: 25-09-2019