DOCUMENTI E PRATICHE
INDENNITA' DI MATERNITÀ
Le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità sono contenute nel Decreto Legislativo n. 151 del 2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.
DESTINATARIE:
L’indennità di maternità a carico dell’INPS spetta:
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alle lavoratrici dipendenti del settore privato (operaie, impiegate, apprendiste, dirigenti, alcune categorie di lavoratrici agricole, colf e badanti e lavoratrici a domicilio);
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alle lavoratrici autonome;
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alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata dell’INPS;
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in alcuni casi, anche alle madri la cui attività lavorativa sia cessata o sospesa.
L’indennità di maternità non è a carico dell’INPS per le seguenti categorie di lavoratrici:
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dipendenti delle amministrazione dello Stato, ad ordinamento autonomo, degli Enti Locali, degli Enti pubblici (il trattamento economico è a carico dell’amministrazione datrice di lavoro);
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libere professioniste non iscritte alla gestione Separata con apposita cassa previdenziale (l’indennità è a carico della cassa previdenziale a cui sono iscritte);
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personale di mare e di volo dipendente da imprese di navigazione marittima o aerea.
REQUISITI:
Per le lavoratrici dipendenti pubbliche e private, i requisiti essenziali richiesti sono:
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accertato stato di gravidanza;
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rapporto di lavoro subordinato in corso con diritto alla retribuzione.
Nell’ambito del lavoro dipendente sono previsti particolari requisiti per le seguenti categorie di lavoratrici:
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lavoratrici addette a servizi domestici e familiari (colf e badanti);
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lavoratrici agricole;
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lavoratrici a domicilio.
L’INPS provvede, inoltre, ad erogare l’indennità di maternità in favore delle lavoratrici dello spettacolo.
La lavoratrice la cui attività lavorativa è cessata o sospesa può accedere all’indennità di maternità a carico dell’INPS qualora si trovi nelle seguenti situazioni:
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tra la data di cessazione o sospensione e la data di inizio del congedo di maternità non sono trascorsi più di 60 giorni;
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sono decorsi più di 60 giorni dalla cessazione o sospensione, ma, alla data di inizio del congedo di maternità, la lavoratrice ha i requisiti per il diritto all’indennità di disoccupazione oppure è in cassa integrazione o in mobilità;
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la lavoratrice ha lavorato, nell’ultimo biennio, alle dipendenza di datori di lavoro non soggetti all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione e può far valere almeno 26 contributi settimanali nell’ultimo biennio precedente l’inizio del congedo di maternità purchè, però, il congedo di maternità sia iniziato entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata dell’INPS (lavoratrici a progetto, associate in partecipazione, libere professioniste senza cassa, venditori porta a porta, percettori di assegni di ricerca, ecc.) assicurate esclusivamente all’INPS per la maternità, l’indennità di maternità spetta, a condizione che vi sia l’effettivo accreditamento di almeno tre mensilità della contribuzione maggiorata nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile per maternità.
RETRIBUZIONE
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lavoratrici domestiche,
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coltivatrici dirette, colone, mezzadre,
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imprenditrici agricole professionali, artigiane e commercianti,
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lavoratrici iscritte alla Gestione Separata.
L'indennità di maternità viene pagata dall’INPS e per le lavoratrici dipendenti, generalmente, è anticipata in busta paga dal datore di lavoro, mentre è pagata direttamente dall’INPS per le seguenti categorie:
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lavoratrici stagionali
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operaie agricole a tempo determinato
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lavoratrici dello spettacolo a tempo determinato o a prestazione
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lavoratrici domestiche
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lavoratrici socialmente utili
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lavoratrici cessate o sospese dall’attività lavorativa
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lavoratrici che si trovano in cassa integrazione guadagni con pagamento diretto da parte dell’INPS
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lavoratrici iscritte alla Gestione Separata
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lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone o mezzadre, imprenditrici agricole professionali).
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per poter usufruire del congedo per maternità occorre presentare al proprio datore di lavoro un certificato medico attestante la gravidanza e recante l'indicazione della data presunta del parto.
La domanda di indennità di maternità deve essere presentata all'Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:
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WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo, attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Entra in MyINPS);
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Contact Center integrato - Tel. 803164;
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Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda on line va inoltrata prima dell'inizio del congedo di maternità ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile. In caso contrario si perde il diritto all'indennità.
Entro 30 giorni dal parto, la lavoratrice/madre è tenuta a comunicare all’INPS la data di nascita del figlio e le relative generalità sempre mediante una delle modalità telematiche sopra indicate.
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Data ultima modifica: 07-10-2019